Normativa diportistica e ambientale

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Normativa diportistica e ambientale
Per "unità da diporto" s'intende:
a) soltanto le unità destinate alla navigazione da diporto "lusoria" (uso privato).
b) soltanto le unità a motore destinate alla navigazione da diporto.
c) qualsiasi costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, che sia destinata alla navigazione da diporto, che può essere di natura "lusoria" (privata) oppure "commerciale".
Un'imbarcazione da diporto registrata nell'ATCN (Archivio Telematico Centrale della Nautica da diporto), ha la sigla così composta:
a) il nome della barca seguito dalla lettera D.
b) codice alfanumerico composto da 4 lettere e 4 numeri seguiti dalla lettera D.
c) sigla provincia + N + numero iscrizione.
Per unità da diporto adibita a uso commerciale si intende:
a) quella utilizzata per la pesca.
b) quella utilizzata per il servizio di pilotaggio e rimorchio.
c) quella utilizzata per le attività previste dal codice della nautica, tra cui locazione e noleggio.
Per unità da diporto adibita a uso commerciale si intende:
a) quella utilizzata per l'attività di collegamento di linea a orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
b) quella utilizzata per le attività previste dal codice della nautica, tra cui l'assistenza alle attività subacquee e l'insegnamento professionale.
c) quella utilizzata per la pesca.
Le disposizioni del Codice della nautica:
a) si applicano alla navigazione da diporto esercitata per fini esclusivamente lusori (ricreativi).
b) si applicano sia alla navigazione da diporto esercitata per fini lusori (ricreativi), sia per fini commerciali, come definiti dal codice stesso.
c) si applicano alle unità da diporto e della piccola pesca.
In mancanza di specifiche disposizioni, alla navigazione delle unità da diporto si applicano:
a) le disposizioni del Codice della navigazione.
b) dalle disposizioni del Codice civile.
c) le disposizioni della Marina Militare.
Le disposizioni sull'obbligo di assicurazione per responsabilità civile (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni) si applicano:
a) a qualsiasi unità galleggiante
b) a tutte le unità da diporto come definite dal codice della nautica.
c) a tutte le unità da diporto come definite dal codice della nautica,con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
Un motore fuoribordo è soggetto all'obbligo di assicurazione (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni):
a) solo per le potenze superiori a 2,5 cavalli.
b) sempre.
c) solo per le potenze che richiedono la patente nautica.
Le disposizioni sull'obbligo di assicurazione per responsabilità civile (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni):
a) si applicano anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, se impiegati nelle acque territoriali nazionali.
b) non si applicano ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero.
c) si applicano ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, solo se impiegati nelle acque territoriali nazionali oltre 3 miglia dalla costa.
Le disposizioni della disciplina della navigazione delle unità da diporto contenute nel codice della nautica sono completate:
a) dal Regolamento di attuazione al codice della nautica.
b) dal Codice civile.
c) dalle disposizioni speciali.
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